Contributo Csig alla consultazione online sul cyberbullismo

Contributo Csig Ivrea-Torino alla consultazione sulla bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Oggetto: consultazione in  materia di cyberbullismo (scadenza 24 febbraio 2014)

In riferimento alla consultazione pubblica promossa in data 8 gennaio 2014 dal Ministero per lo Sviluppo Economico ad oggetto la bozza[1] del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo consultabile al link, l’associazione Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea-Torino (acronimo CSIG, relativo blog consultabile al link: http://csigivreaorino.it) esprime apprezzamento per l’iniziativa, in quanto finalizzata a promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la cultura della prevenzione in materia di bullismo e intende partecipare alla stessa con il presente documento con osservazioni, integrazioni e suggerimenti.

Premesso che per contrastare un fenomeno complesso come il bullismo occorrerebbe promuovere la costituzione di reti sul territorio e concreti investimenti in risorse, persone, formazione e adottare una visione sistemica sia del mondo off-line e non solo on line, si suggerisce:

di integrare il testo della premessa del documento con un richiamo alle altre imprescindibili fonti normative di riferimento: in via esemplificativa e non esaustiva: la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000 C/364/01); le direttive privacy e quella sull’e-commerce e le rispettive leggi di recepimento; la Direttiva sulla lotta all’abuso sessuale e alla pedopornografia via internet del 27/10/2011;
di prevedere all’interno delle premessa e del documento, le definizioni corrette ed esaustive di bullismo e di cyberbullismo; in assenza di definizioni o in presenza di definizioni generiche, si evidenziano i gravi rischi di mancata applicazione del codice, di applicazioni arbitrarie e dell’inutilità dell’autoregolamentazione;
– di citare per completezza di analisi i precedenti documenti di autoregolamentazione in materia di minori ed internet[2].

All’interno della premessa, primo capoverso: “La progressiva diffusione in Italia del fenomeno del cyberbullismo, inteso come l’insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in essere da un minore”, sono riportati strumenti di comunicazione disomogenei e non sono citati i social media.

All’interno della premessa è riportato che “La crescente tendenza dei giovani a sviluppare, attraverso l’uso dei nuovi media, una forma di socialità aggressiva e violenta che può indurre all’adozione di quei comportamenti discriminatori e denigratori verso i propri coetanei che spesso sfociano in episodi di cyberbullismo, attraverso la diffusione di post ed immagini o la creazione di gruppi “contro”; si suggerisce, in considerazione dell’impatto di tale assunto di citare le fonti documentate, i dati, le pubblicazioni e le ricerche a fondamento di tale affermazione pericolosa che sembrerebbe demonizzare l’utilizzo di internet in un paese dove, a differenza degli altri paesi europei, solo il 50% della popolazione naviga on line.

Art. 1 del testo: ”Gli operatori che forniscono servizi di social networking, i fornitori di servizi on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network che aderiscono al presente Codice, di seguito denominati “aderenti”, si impegnano ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno”:occorrerebbe illustrare con chiarezza ai cittadini e agli operatori la differenza fra i fornitori di servizi di social networking e i fornitori di servizi on line.

Art. 3 del testo: “Gli aderenti si impegnano a rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segnalazioni (effettuati da personale opportunamente qualificato) azionati in termini di tempi di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyberbullismo, non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile di controllo.
2- Gli aderenti si impegnano, per quanto tecnicamente possibile e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del fenomeno del cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato”: si segnala come non sia specificato cosa si intenda per “personale altamente qualificato” e non sia evidenziato il ruolo strategico della formazione continua e dell’aggiornamento professionale degli operatori. Si sottolinea come non sia descritta e regolamentata in modo adeguato la procedura di notice&takedown e come il termine indicato di due ore sia troppo ristretto e comporti costi e problemi organizzativi e gestionali a carico delle piattaforme on line.
Il sopra citato termine “oscuramento” (termine a-tecnico) sembrerebbe far riferimento alle attuali procedure di inibizione all’accesso dei siti attuate in sede penale contestualmente alle ordinanze di sequestro preventivo ma il sopra citato articolo sembra riferirsi nel caso in esame a provvedimenti da adottare senza neppure un ordine dell’Autorità giudiziaria.

Art. 4: “Nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un proprio coetaneo”.Si rileva come non si comprenda quali siano le autorità competenti; occorrerebbe inserire un richiamo chiaro ed esplicito all’autorità giudiziaria; si osserva come non abbia senso la previsione di coetaneo, si propone a tal fine di inserire “...l’immagine e/o la reputazione del minore”.
Art. 4 secondo comma: “Gli aderenti si impegnano altresì a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione sull’uso consapevole della Rete, ciascuno per quanto di propria competenza e sulla base di linee guida indicate dal Comitato di cui all’articolo 5, l’utenza Internet sulla possibilità per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un minore di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa offerta dal presente Codice
Si suggerisce di prevedere l’attivazione di una rete di mediazione sul territorio: persone fisicamente vicine alla vittima e ai bulli, perché il bullismo nasce offline: occorre lavorare insieme ai ragazzi sulla consapevolezza di quello che postano e che scrivono quando sono online piuttosto che inserire norme e regole.
Si suggerisce di segnalare on line sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico le best practice in materia di prevenzione e contrasto in materia di bullismo (es. le prassi di riconciliazione tra vittima e bullo attuate presso i Tribunali dei Minori) e di coinvolgere maggiormente il Miur, le università e i centri di ricerca[3], le scuole, nella pianificazione di corsi, seminari, eventi on line, web seminar informativi in streaming, campagne informative in primis per gli adulti.

All’art. 5, 1. “Al fine di monitorare periodicamente l’effettiva applicazione del Codice da parte degli operatori aderenti, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Comitato di monitoraggio, composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità sulle tematiche connesse alla protezione dei minori e all’utilizzo delle nuove tecnologie e dai firmatari del presente Codice.
2. In esito al monitoraggio, qualora venga riscontrato il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Codice da parte dei Firmatari, il Comitato potrà, in esito ad apposita procedura, formulare uno specifico Richiamo nei confronti dell’Aderente che se ne sia reso responsabile.
3. Il Comitato ha, inoltre, il compito di favorire studi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo anche attraverso una relazione annuale sul fenomeno e sull’efficacia delle misure intraprese dagli Aderenti.
4. La partecipazione al Comitato non comporta oneri per lo Stato”.

Si suggerisce di:

integrare che il sopra citato richiamo sarà pubblicato on line sia sulle pagine del Comitato sia sulla piattaforma attraverso la quale si è compiuto il comportamento illecito;
– prevedere delle regole di comunicazione da parte  del Comitato di un nuovo termine per ottemperare;
– prevedere sanzioni più severe ed incisive nel caso di reiterazioni dei comportamenti di cyberbullismo attraverso le piattaforme on line;
– inserire specifici pittogrammi di segnalazione di “criticità cyberbullismo” nella home page delle piattaforme e dei siti.

L’iniziativa dell’adozione di un codice di regolamentazione su una tematica cosi delicata è lodevole ma sfugge al cittadino, al genitore, al docente quale sia la struttura di presidio, l’ente che la vittima del cyberbullismo, il genitore può contattare e attraverso quali canali (mail, telefono, fax).

Si suggerisce di prevedere, nell’ottica migliorativa:

– forme di revisione periodica e aggiornamento del codice;
– pubblicazione on line dei verbali e degli atti del Comitato nell’ottica di trasparenza e condivisione della conoscenza;
– l’approfondimento della tematiche della responsabilità dei genitori per gli episodi di cyberbullismo e della comunicazione degli episodi di bullismo da parte degli organi di informazione (tenuti al rispetto del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica).

Si resta a diposizione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento e nel complimentarci per la preziosa iniziativa in oggetto nella complessa attuale fase di innovazione tecnologica, si inviano i più cordiali saluti.
Presidente dell’associazione
Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino (CSIG Ivrea-Torino)
Mauro Alovisio (333-3597588)

Hanno contribuito alla stesura del presente documento: Avv.Mauro Alovisio, Ing. Marco Baldassari; Dott.ssa Paola Chiesa; Dott. Alberto Rossetti, Avv. Monica Senor.
Il presente documento è edito con licenza creative commons (CC BY-NC-SA 3.0 IT)


[1] La sopra citata bozza è stata redatta al termine di un tavolo di lavoro presieduto dal Vice Ministro dello Sviluppo economico Antonio Catricalà, al quale hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni (Mise, Agcom, Polizia postale e delle comunicazioni, Autorità per la privacy e Garante per l’infanzia), delle Associazioni (Confindustria digitale, Assoprovider ecc.) e degli operatori (Google, Microsoft ecc.).

[2] V. Ministero delle Comunicazioni; Codice di autoregolamentazione Internet e minori, del 2003; per approfondimenti: http://www.diritto.it/materiali/consumatori/dona8.html

[3] Si segnala a riguardo il Centro di Ricerca su Internet e società Nexa del Politecnico di Torino; v. per approfondimenti.  http://nexa.polito.it/