Il disegno di legge sul bullismo e cyberbullismo: rischio di facili derive

La scuola non è una prigione

Il  fencodingomeno del bullismo/cyberbullismo sta per essere disciplinato in Italia dalle Camere con l’approvazione del disegno di legge Dl n. 1261 ad oggetto: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prima relatrice senatrice prof.ssa Elena Ferrara.

Il  sopra citato disegno di legge  aveva, nel suo disegno originario, finalità educative, di informazione, di prevenzione  e di sensibilizzazione e di tutela dei ragazzi ed era stato approvato all’unanimità dal Senato  nel 2015.

Nel luglio 2016 il sopra citato disegno di legge  è stato completamente stravolto dalle Commissioni parlamentari  Giustizia e Affari Sociali che hanno ripreso alcuni articoli di altri disegni di legge in materia.

Vediamo insieme quali sono le novità apportate in Luglio:

la fattispecie di  bullismo/cyberbullsimo, da fenomeno che riguarda solo i ragazzi in età scolare è stato esteso  a tutti compresi  gli adulti!   è stata introdotta una definizione poco chiara di bullismo e non coerente con le definizioni tecniche  introdotte dalla dottrina e dalla ricerca in materia;

– è stato introdotto un chiaro inasprimento penale con la previsione di  reati e aggravanti penali;

-sono stati introdotti  meccanismi di notice takedown  a carico dei siti, piattaforme blog che dovranno rimuovere i contenuti offensivi  postati entro 24 ore; se non lo faranno  interverrà direttamente  il Garante per la protezione dei dati personali: tale meccanismo  presenta molteplici criticità in quanto implica concreti rischi di censura e di erosione della libertà di espressione e di critica in quanto la  procedura in esame è attivata senza alcun controllo, verifica di autorità pubbliche (magistratura, forze di polizia), senza garanzie, senza trasparenza,  ma demandata a imprese private, multinazionali con rischi di arbitrio. Si segnala a riguardo in materia di meccanismi di gestione delle segnalazione di post offensivi sui  social media l’interessante esperimento condotto dall’associazione  Carta di Roma descritto nell’articolo: “Hate speech: abbiamo segnalato a Facebook 100 commenti che incitano all’odio, 91 sono ancora o line” che ci fa aprire gli occhi sulla sostenibilità di certe soluzioni.

Il disegno di legge Ferrara aveva il merito di tentare di mettere al centro i ragazzi, aumentare la consapevolezza in materia di bullismo, cyberbullismo con la previsione di una rete di referenti interni nelle scuole , peer education: ora, con le sopra citate modifiche può diventare uno strumento dannoso .

Chi vive a contatto con i nostri  ragazzi, è consapevole che gli episodi di bullismo sconvolgono la comunità scolastica e provocano sofferenza, patimento:  danni temporanei e potenziali danni  irreversibili alla salute delle persone. La risposta a questi fenomeni  non può essere solo repressiva e di carattere penale: sarebbe una sconfitta totale del sistema educativo, delle nostre famiglie e della stessa società.

Il  bullo (che è sovente egli stesso vittima) deve comprendere il disvalore dell’atto  violento compiuto non attraverso  una sanzione  penale ma attraverso un percorso condiviso di ascolto, confronto con la vittima e i suoi pari.

L’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea  Torino (Csig Ivrea Torino www.csigivreatorino.it) da alcuni anni attiva  in materia ha promosso, con altre associazioni, attraverso un blog pubblico,   un appello di sensibilizzazione  sul disegno di legge in oggetto  al fine di tornare allo spirito e finalità originarie del disegno di legge .

L’associazione  con altri  esperti   ha inviato  proposte di possibili emendamenti  al Gruppo Innovazione  dei deputati  attraverso On.  Stefano Quintarelli e ha partecipato alla tavola rotonda  in materia svoltosi presso il Centro di ricerca Nexa su internet e società del Politecnico di Torino

Si è evidenziato, nelle proposte di emendamenti che il disegno di legge  riportava una definizione di bullismo incompleta che non rispecchia le evidenze emerse dalla dottrina e dalla ricerca europea ed internazionale in materia.

Secondo il prof. norvegese Olweus, uno dei massimi esperti accademici in materia: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.

Perchè si possa parlare di bullismo occorrono la presenza di tre elementi costitutivi  e contestuali:

  1.  un’aggressione, fisica o verbale
  2.  la ripetizione dei comportamenti nel tempo
  3. uno squilibrio di potere o di forza

Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo.

Nella  definizione di bullismo riportata nel disegno di legge  era completamente  assente il profilo di squilibrio fra autori di bullismo e vittime  e di reiterazione.

Nella definizione mancavano i  riferimenti ai minori.

Nella definizione erano citati il principio di pari opportunità ed il principio di non discriminazione, ma si rileva l’assenza dei profili di  genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

Nella giornata  del 15 settembre 2016  la  Camera ha rivisto, grazie alla preziosa attività di alcuni deputati,  la definizione di bullismo  contenuta del disegno di legge  e ha apportato rilevanti modifiche per bullismo ” si intende l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, la disabilita’, l’aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima

L’approdo ad una definizione di bullismo costituisce  un primo buon segnale di partenza ma la strada è  ancora tutta in salita:  a differenza che  negli altri paesi moderni in Italia nelle regolamentazione dei fenomeni  sociali non si parte dall’analisi dei dati, delle ricerche, degli studi ma si resta ostaggio delle onde emotive suscitate da eventi  e fatti di cronaca di suicidi di adulti dovuti alla  diffusione di immagini on line di carattere sessuale: eventi gravi ma che non c’entrano nulla con il cyberbullismo e che rientrano  nelle fattispecie previsti dai  reati di diffamazione aggravata; istigazione al suicidio,  trattamento illecito di dati personali.

Il bullismo su può prevenire e combattere ma con una strategia complessiva  e con il coinvolgimento dei diversi attori della comunità (Università, Tribunale dei Minorenni, Ordine degli psicologi, assistenti sociali)  e dei ragazzi (2 su tre) che secondo i dati Censis assistono almeno una volta al mese ad episodi di bullismo ai danni di altri ragazzi. Proporremo  in queste ore ed entro martedì prossimo ai deputati  ulteriori emendamenti al fine di migliorare il testo e tornare a tutelare i nostri ragazzi attraverso percorsi di etica, cittadinanza digitale e non attraverso la previsione di reati destinati ad aumentare il contenzioso la confusione e  produrre qualche twitter.

“Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso”.

Bertolt Brecht

 

 

 

 

Appello sul disegno di legge in materia di bullismo e cyberbullismo

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L’associazione Centro Studi di Informatica di Ivrea Torino ha promosso con altre associazioni culturali e giuridiche un appello sul disegno di legge 1261 in materia di cyberbullismo in discussione alla Camera il prossimo 13 settembre 2016, appello di riflessione e di sensibilizzazione sulla orginaria funzione educativa e di prevenzione del disegno di legge stravolta dalle recenti modifiche apportate a fine luglio di natura penalistica e repressiva.

Vi riportiamo  il testo consultabile al link: https://appellobullismo.wordpress.com/2016/09/06/appello-sul-disegno-di-legge-in-materia-di-cyberbullismo/

Vi invitiamo ad aderire al seguente appello contattandoci  alla mail:appellobullismo@gmail.com
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Matteo Renzi

Alla Presidente della Camera

On. Laura Boldrini

Al Presidente del Senato

On. Pietro Grasso

Ai relatori del disegno di legge

On. Micaela Campana e On. Paolo Beni

Alla Senatrice prof.ssa Elena Ferrara

Agli On. deputati della Camera

Agli organi di stampa

Oggetto: Appello  sul disegno di legge sul bullismo e cyberbullismo: richiesta di stralcio delle disposizioni che non hanno funzioni educative.

Le associazioni della società civile sottoriportate attive da diversi anni in ambito sociale, giuridico, culturale e a contatto con i giovani e con le scuole, esprimono perplessità e preoccupazione sulle modifiche introdotte il 27 luglio  2016 alla proposta di legge della Camera dei Deputati n. 1261 ad oggetto: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” da parte delle Commissioni Riunite Giustizia e Affari Sociali (per approfondimenti: http://www.camera.it/leg17/126?pdl=3139).

Il sopra citato disegno di legge n. 1261 (relatori on. Micaela Campana e on.  Paolo Beni, prima firmataria on.Elena Ferrara) era finalizzato nel suo disegno originario a prevenire i fenomeni  del bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di carattere formativo ed educativo nell’ambito scolastico con  la previsione dell’obbligo di designare un referente in materia per ogni istituto scolastico.

Le modifiche introdotte dalle Commissioni Riunite Giustizia e Affari sociali in data 27 luglio 2016 costituiscono un grave snaturamento delle finalità del prezioso disegno di legge; da educative-formative e di tutela dei minori a repressive e censorie di qualsiasi spazio online anche solo presuntivamente usato con finalità assimilate al bullismo.

Le sopra citate modifiche:

  1. intervengono sulla definizione di bullismo e cyberbullismo in maniera non chiara e  cancellano il profilo della reiterazione delle condotte che costituisce, secondo la consolidata ricerca europea e la dottrina in materia, un elemento costitutivo del fenomeno (v. art. 2)  tale definizione, così com’è è stata modificata e strutturata, rischia di ricomprendere anche fattispecie molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo;
  2. intervengono in ambito penale attraverso l’introduzione all’art. 612-bis dell’aggravante dello stalking commesso via internet, aggravante che non è limitata ai cyberbulli ma si estende anche all’uso di Internet tra adulti;
  3. scaricano sui gestori dei siti internet, blog e ogni soluzione online utilizzata dai cyberbulli responsabilità e adempimenti burocratici; provocando una pericolosa erosione della libertà di espressione riconosciuta a livello europeo; definiscono in negativo una figura di gestori dei siti internet  che pare in contrasto e che svuota di significato la direttiva e-commerce attraverso la creazione di sceriffi digitali  con oneri e senza le guarentigie del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70
  4. sempre con riguardo ai gestori dei siti internet e blog, si rimette a questi ultimi l’onere di valutare, dietro richiesta di un privato cittadino, la fondatezza delle richieste stesse e la sussistenza dei presupposti per assecondarle (“un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici”);
  5. rischiano di criminalizzare l’uso di internet imponendo, in tempi rapidissimi, la rimozione di contenuti anche senza denunce;
  6. rischiano di aumentare il contenzioso e aumentare le sofferenze dei minori e dei ragazzi.

Le modifiche introdotte non sono coerenti con i principi della Dichiarazione dei diritti su Internet approvata con la mozione proposta dal senatore Quintarelli in data  3 novembre 2015 (http://www.camera.it/leg17/1179  dichiarazione che pone l’Italia all’avanguardia in materia); né con la normativa internazionale e comunitaria in materia penale e con le  recenti modifiche al Codice di Amministrazione Digitale in materia di diffusione della cultura digitale riguardo ai minori.

Si rappresenta che durante le audizioni svolte alla Camera molteplici giuristi ed esperti si sono dichiarati contrari all’introduzione di ulteriori reati e misure penali in quanto di difficile tipizzazione (sotto il profilo dei principi di legalità, tassatività e determinatezza previsti dall’art. 25 della Costituzione).

Le associazioni e i cittadini in vista dell’imminente discussione del disegno di legge alla Camera previsto a partire dal 13 settembre 2016, si rivolgono ai destinatari della presente lettera aperta, affinchè nel corso del dibattito parlamentare, tengano in considerazione quanto esposto e di tornare allo spirito originario della norma.
Le associazioni e i cittadini ritengono, infatti, che la risposta al fenomeno complesso e delicato del bullismo e cyberbullismo non possa essere solo di carattere penale, repressivo ma di carattere e supporto educativo, psicologico-formativo con approfondimento sugli strumenti di peer education (educazione tra pari ) e con un maggiore coinvolgimento dei ragazzi.

Centro studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino (www.csigivreatorino.it)

(presidente: Avv. Mauro Alovisio)

soci: Marco Baldassari, Paola Chiesa, Stefano Gorla

Coordinamento genitori democratici (http://www.genitoridemocratici.it/)

(presidente: Angela Nava)

Associazione NOMOΣ Movimento Forense

(presidente: Avv. Argia Di Donato)

Commissione “New Technology, Personal Data and Communication Law” (Unione Avvocati Europei)

(presidente: Avv. Riccardo Abeti)

Associazione Culturale “Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn” www.mupin.it

(presidente: dott. Elia Bellussi)

Associazione Privacy and Information Healthcare Manager (www.apihm.it)

(presidente: dott.ssa Filomena Polito)

Avv. Livia Pennetta,  Referente Regione Piemonte -Valle d’Aosta -Liguria di CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia ed i Minorenni”

Cittadini

Prof. Angelo Meo, professore emerito del Politecnico di Torino

Avv. Giovanni Battista Gallus

Dott. Antonio Vetrò, ricercatore

Avv. Fulvio Sarzana

Valentino Spataro, curatore del dizionario giuridico di internet: internet.civile.it

 

Per adesioni:

appellobullismo@gmail.com

https://www.facebook.com/Appellobullismo-174652989634788/