Il CAD e il software open source
Dal giorno 12/08/2012 è entrato in vigore il
nuovo articolo 68 del
Codice di Amministrazione Digitale modificato dal governo Monti che fa si che il software libero diventi la norma nella
Pubblica Amministrazione:
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.
Dunque solo nel caso sia impossibile utilizzare del software libero le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate ad usare soluzioni proprietarie. Questo è un grande passo in avanti non solo dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista economico visto che nella maggior parte dei casi il software libero è anche gratuito, oppure comporta costi di licenza e manutenzione con un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso.
CAD – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Testo vigente al 12/08/2012
Testo redatto al solo fine di facilitare la lettura del Codice dell’amministrazione digitale a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135).
Articolo 68
Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.(191)