La scuola non è una prigione
Il fenomeno del bullismo/cyberbullismo sta per essere disciplinato in Italia dalle Camere con l’approvazione del disegno di legge Dl n. 1261 ad oggetto: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prima relatrice senatrice prof.ssa Elena Ferrara.
Il sopra citato disegno di legge aveva, nel suo disegno originario, finalità educative, di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione e di tutela dei ragazzi ed era stato approvato all’unanimità dal Senato nel 2015.
Nel luglio 2016 il sopra citato disegno di legge è stato completamente stravolto dalle Commissioni parlamentari Giustizia e Affari Sociali che hanno ripreso alcuni articoli di altri disegni di legge in materia.
Vediamo insieme quali sono le novità apportate in Luglio:
–la fattispecie di bullismo/cyberbullsimo, da fenomeno che riguarda solo i ragazzi in età scolare è stato esteso a tutti compresi gli adulti! è stata introdotta una definizione poco chiara di bullismo e non coerente con le definizioni tecniche introdotte dalla dottrina e dalla ricerca in materia;
– è stato introdotto un chiaro inasprimento penale con la previsione di reati e aggravanti penali;
-sono stati introdotti meccanismi di notice takedown a carico dei siti, piattaforme blog che dovranno rimuovere i contenuti offensivi postati entro 24 ore; se non lo faranno interverrà direttamente il Garante per la protezione dei dati personali: tale meccanismo presenta molteplici criticità in quanto implica concreti rischi di censura e di erosione della libertà di espressione e di critica in quanto la procedura in esame è attivata senza alcun controllo, verifica di autorità pubbliche (magistratura, forze di polizia), senza garanzie, senza trasparenza, ma demandata a imprese private, multinazionali con rischi di arbitrio. Si segnala a riguardo in materia di meccanismi di gestione delle segnalazione di post offensivi sui social media l’interessante esperimento condotto dall’associazione Carta di Roma descritto nell’articolo: “Hate speech: abbiamo segnalato a Facebook 100 commenti che incitano all’odio, 91 sono ancora o line” che ci fa aprire gli occhi sulla sostenibilità di certe soluzioni.
Il disegno di legge Ferrara aveva il merito di tentare di mettere al centro i ragazzi, aumentare la consapevolezza in materia di bullismo, cyberbullismo con la previsione di una rete di referenti interni nelle scuole , peer education: ora, con le sopra citate modifiche può diventare uno strumento dannoso .
Chi vive a contatto con i nostri ragazzi, è consapevole che gli episodi di bullismo sconvolgono la comunità scolastica e provocano sofferenza, patimento: danni temporanei e potenziali danni irreversibili alla salute delle persone. La risposta a questi fenomeni non può essere solo repressiva e di carattere penale: sarebbe una sconfitta totale del sistema educativo, delle nostre famiglie e della stessa società.
Il bullo (che è sovente egli stesso vittima) deve comprendere il disvalore dell’atto violento compiuto non attraverso una sanzione penale ma attraverso un percorso condiviso di ascolto, confronto con la vittima e i suoi pari.
L’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino (Csig Ivrea Torino www.csigivreatorino.it) da alcuni anni attiva in materia ha promosso, con altre associazioni, attraverso un blog pubblico, un appello di sensibilizzazione sul disegno di legge in oggetto al fine di tornare allo spirito e finalità originarie del disegno di legge .
L’associazione con altri esperti ha inviato proposte di possibili emendamenti al Gruppo Innovazione dei deputati attraverso On. Stefano Quintarelli e ha partecipato alla tavola rotonda in materia svoltosi presso il Centro di ricerca Nexa su internet e società del Politecnico di Torino
Si è evidenziato, nelle proposte di emendamenti che il disegno di legge riportava una definizione di bullismo incompleta che non rispecchia le evidenze emerse dalla dottrina e dalla ricerca europea ed internazionale in materia.
Secondo il prof. norvegese Olweus, uno dei massimi esperti accademici in materia: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.
Perchè si possa parlare di bullismo occorrono la presenza di tre elementi costitutivi e contestuali:
- un’aggressione, fisica o verbale
- la ripetizione dei comportamenti nel tempo
- uno squilibrio di potere o di forza
Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo.
Nella definizione di bullismo riportata nel disegno di legge era completamente assente il profilo di squilibrio fra autori di bullismo e vittime e di reiterazione.
Nella definizione mancavano i riferimenti ai minori.
Nella definizione erano citati il principio di pari opportunità ed il principio di non discriminazione, ma si rileva l’assenza dei profili di genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.
Nella giornata del 15 settembre 2016 la Camera ha rivisto, grazie alla preziosa attività di alcuni deputati, la definizione di bullismo contenuta del disegno di legge e ha apportato rilevanti modifiche per bullismo ” si intende l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, la disabilita’, l’aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima
L’approdo ad una definizione di bullismo costituisce un primo buon segnale di partenza ma la strada è ancora tutta in salita: a differenza che negli altri paesi moderni in Italia nelle regolamentazione dei fenomeni sociali non si parte dall’analisi dei dati, delle ricerche, degli studi ma si resta ostaggio delle onde emotive suscitate da eventi e fatti di cronaca di suicidi di adulti dovuti alla diffusione di immagini on line di carattere sessuale: eventi gravi ma che non c’entrano nulla con il cyberbullismo e che rientrano nelle fattispecie previsti dai reati di diffamazione aggravata; istigazione al suicidio, trattamento illecito di dati personali.
Il bullismo su può prevenire e combattere ma con una strategia complessiva e con il coinvolgimento dei diversi attori della comunità (Università, Tribunale dei Minorenni, Ordine degli psicologi, assistenti sociali) e dei ragazzi (2 su tre) che secondo i dati Censis assistono almeno una volta al mese ad episodi di bullismo ai danni di altri ragazzi. Proporremo in queste ore ed entro martedì prossimo ai deputati ulteriori emendamenti al fine di migliorare il testo e tornare a tutelare i nostri ragazzi attraverso percorsi di etica, cittadinanza digitale e non attraverso la previsione di reati destinati ad aumentare il contenzioso la confusione e produrre qualche twitter.
“Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso”.