Dal 18 febbraio 2015 sanzioni in arrivo per le PA che non avranno approvato il Piano di informatizzazione
Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014 n.114, imprime una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa. In particolare l’art. 24 prevede entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, che le PA provvedano all’approvazione di un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online. Le procedure dovranno consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete” ex art. 63 del CAD).
Il Piano di informatizzazione dei servizi è un’opportunità per ridisegnare in modo organico i processi amministrativi ed organizzativi, conseguendo in tal modo la riduzione degli adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l’amministrazione, per i cittadini e le imprese.
E’ una norma che produrrà notevoli impatti sulle strutture organizzative e sui processi di lavoro.
Si tratta di una disposizione molto innovativa che implica un’attività complessa di mappatura dei procedimenti, di verifica dei sistemi informativi, di quelli organizzativi e regolamentari.
Il Piano dovrà essere predisposto entro e non oltre il 18 febbraio 2015, data in cui scatteranno sanzioni per le amministrazioni che non rispetteranno la norma.
Relativamente all’impianto sanzionatorio applicabile, è intervenuta di recente anche l’Anci, rilevando che:
“a) di fatto, l’art. 24, comma 3-bis, impone un nuovo obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. L’effettività di tale pubblicazione dovrà essere quindi garantita dal Responsabile per la trasparenza dell’amministrazione (con tutte le responsabilità di cui agli artt. 43 e ss. D. Lgs. n. 33/2013);
b) la disposizione in questione, inoltre, è attuativa dei diritti previsti dagli artt. 7, 63 3 65 del D. Lgs. n. 82/2005. Di conseguenza, nel caso in cui l’amministrazione non garantisse ai cittadini di fruire dei servizi in rete (ad esempio per l’inoltro di istanza), la mancata pubblicazione del programma sarebbe rilevante sotto il profilo della responsabilità dirigenziale (ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, D. lgs. n. 82/2005) in quanto denoterebbe la mancata adozione di tutte le cautele organizzative idonee ad erogare servizi on line di qualità. Trattandosi di una normativa in materia di servizi, si ritiene che la mancata adozione e pubblicazione del programma in questione potrebbe essere altresì censurata a mezzo di c.d. “class action” nei confronti della pubblica amministrazione (ai sensi del D. Lgs. n. 198/2009).“